Dichiarazione annuale gas fluorurati entro il 31 maggio 2015

L’art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 pone a carico degli operatori di determinate apparecchiature l’obbligo di trasmissione della Dichiarazione F-gas annuale.

Il medesimo D.P.R. identifica l’operatore dell’apparecchiatura o dell’impianto nel proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

 Ai fini della dichiarazione le apparecchiature e sistemi considerati sono FISSI(cioè non in movimento durante il loro funzionamento) e appartengono alle seguenti tipologie:

  • refrigerazione (cioè raffreddamento di spazi di immagazzinamento o prodotti al di sotto della temperatura ambiente; sono inclusi anche gli scambiatori di calore industriali);
  • condizionamento dell’aria (raffreddare e/o controllare la temperatura dell’aria in ambienti confinati mantenendola ad un determinato livello)
  • pompe di calore (estraggono energia dall’ambiente o da una fonte di calore di scarto per fornire calore utile, tipicamente sono apparecchiature ermeticamente sigillate)
  • sistemi di protezione antincendio (installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito)

 Ciascuna apparecchiatura o sistema appartenente ad una delle citate tipologie deve contenere una carica circolante di 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Per quanto detto sopra sono quindi certamente esclusi dal campo di applicazione della dichiarazione per esempio:

  • impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli o, più in generale, su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;
  • sistemi di refrigerazione montati su tutte le tipologie di mezzi di trasporto;.
  • l’attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell’aria montati sugli autoveicoli;
  • gli estintori portatili (perché tipicamente durante il loro funzionamento sono in movimento)

Quando effettuare la Dichiarazione F-GAS

La Dichiarazione F-gas deve essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link:http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas.

I dati relativi al 2014 dovranno essere dichiarati entro il 31 maggio 2015 e le dichiarazioni possono essere già inviate.

Come effettuare la dichiarazione F-GAS 

Il formato e le modalità di trasmissione della Dichiarazione F-GAS annuale sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La dichiarazione F-GAS deve essere compilata sulla base delle informazioni contenute nei Registri d’Impianto e trasmessa on-line attraverso la rete SINAnet dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), previo accesso al sistema  http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

La procedura informatica permette la compilazione della dichiarazione conforme al formato di cui all’avviso riportato in Gazzetta Ufficiale.

Cosa succede a chi non effettua le Dichiarazioni F-gas 

Le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla Dichiarazione F-gas sono disciplinate dal d.lgs. 5 marzo 2013, n. 26 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra”.

In particolare, sono previste dall’art. 6, commi 3 e 4 del sopra citato decreto,sanzioni amministrative pecuniarie per un importo compreso tra 1.000,00 e10.000,00 euro

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